Art. 1.

      1. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri» sono sostituite dalle seguenti: «tale compenso non può essere superiore, per ciascuna pagina riprodotta, al 50 per cento del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Per i testi scolastici e universitari ufficialmente adottati o consigliati, il compenso da corrispondere è ridotto del 50 per cento rispetto a quanto previsto dagli accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. A tale fine, lo studente deve attestare, anche mediante autocertificazione, di essere iscritto all'ente di istruzione e di frequentare il corso di studi nel cui ambito il testo è stato adottato o consigliato».